Art. 11.
(Estradizione).

      1. In materia di estradizione, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che l'estradizione per l'estero sia disciplinata dalle convenzioni internazionali e dal codice di procedura penale;

 

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          b) prevedere che l'estradizione per l'estero non sia ammessa:

              1) se, in assenza di convenzioni internazionali, il fatto che forma oggetto della domanda non sia previsto come reato dalla legge italiana e dalla legge dello Stato richiedente;

              2) quando vi sia ragione di ritenere che l'imputato o il condannato possa essere sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di lingua, di genere, di orientamento sessuale, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali ovvero a pene o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti o comunque ad atti che configurino violazione di uno dei diritti fondamentali della persona;

              3) se per il fatto per il quale sia domandata l`estradizione sia prevista la pena di morte dalla legge dello Stato estero.